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I Gruppi Associati:

Argo Vision
Gruppo Free Optik
Gruppo Opto In
Ottici Associati
OXO
Prontottica






Convenzione per la Formazione:







FederGruppiOttica
Sede Legale
via Zumbini, 29
20143 Milano (MI)
Tel. +39 02 39547035
info@federgruppiottica.com

 






Statuto FederGruppiOttica
Titolo Primo
Denominazione, Sede, Oggetto

Articolo 1 – Denominazione e Sede
L’Associazione FederGruppi Ottica, (di seguito ”Associazione”), costituita il giorno 8 settembre 2010 con durata illimitata, è retta dalle norme di Legge e dal presente Statuto e/o Regolamento qualora approvato.

Articolo 2 – Sede e Durata
2.1 La sede sociale è nella Provincia/nel Comune di Milano (MI).
2.2 L'organo amministrativo potrà costituire sedi secondarie, succursali, uffici, agenzie, rappresentanze e recapiti sia in Italia sia all'estero. L'organo amministrativo potrà altresì trasferire l’indirizzo della Sede Legale nell’ambito della Provincia/Comune in cui ha sede.
2.3 L’Associazione può aderire, con delibera del Consiglio Direttivo, e per il raggiungimento dei fini istituzionali, ad altre Associazioni, Società di Capitali, organizzazioni od Enti nazionali, comunitari ed internazionali anche intervenendo alla loro costituzione.

Articolo 3 – Scopi e Oggetto
L’Associazione è apolitica, apartitica e senza scopi di lucro.
Scopo dell’Associazione è la tutela e la promozione degli interessi di ogni settore della distribuzione riunita ed indipendente, nazionale dell’ottica, in cui agiscono imprese associate.
In particolare, l’Associazione, favorendo nella società e presso gli imprenditori l’affermazione dei valori sociali e civili nonché dei comportamenti propri dell'imprenditorialità nel contesto di una libera società in sviluppo, si propone:
a) di riunire, per la trattazione di questioni di comune interesse, le imprese nazionali attive operanti nella distribuzione al dettaglio del settore ottico, associazioni, consorzi, cooperative e gruppi di imprese in genere che operano nella distribuzione al dettaglio nel settore ottico-optometrico, per rispondere alle loro esigenze ed interessi economici e commerciali;
b) di rappresentare e tutelare gli interessi di ogni settore della distribuzione di beni e/o servizi nel settore dell’ottica, assumendo la rappresentanza nei confronti delle autorità competenti, istituzioni ed amministrazioni pubbliche e di enti e associazioni, in Italia ed all’estero;
c) di concorrere, unitamente alle istituzioni, alle organizzazioni economiche, politiche, sociali, culturali e tecniche del Paese, dell’Unione Europea ed in campo internazionale, alla promozione dello spirito e delle forme di collaborazione che consentano di perseguire in comune più vaste finalità di progresso e sviluppo
d) di svolgere, ai fini di cui alle precedenti lettere a) b) e c), le seguenti funzioni ed attività:
1. rappresentare anche a mezzo di propri delegati, , ovvero, in sua assenza, dal Consiglio Direttivo, gli interessi delle imprese associate in quegli Istituti, Enti, Organizzazioni, Convegni, nazionali ed internazionali, pubblici o privati, nei quali la presenza dell’Associazione risulti opportuna, instaurando anche rapporti a carattere continuativo;
2. raccogliere ed elaborare elementi, notizie e dati riguardanti gli enti associati, favorendo il monitoraggio del settore ottico
3. provvedere alla soluzione di problemi di carattere scientifico, economico, giuridico, tributario, ai trattati di commercio, promuovendo, convegni, dibattiti, ricerche di mercato, studi, indagini, attività promozionali in vari settori operativi di interesse degli Associati,
4. svolgere l’attività di formazione ed aggiornamento nell’ambito specifico nei settori in cui opera con particolare riferimento ai programmi nazionali formativi denominati ECM <<Educazione Continua in Medicina>>
5. assumere ogni iniziativa efficace al fine di potenziare la solidarietà e la collaborazione tra le imprese associate, promuovendo e favorendo accordi di interesse generale e comune fra le imprese associate o fra esse ed altri Enti;
6. adottare ogni azione volta a favorire il progresso e lo sviluppo nel campo sociale, economico, tecnico e scientifico delle imprese associate, stimolando la crescita della formazione e della cultura imprenditoriale;
7. provvedere all’assistenza, alla consulenza ed all’informazione degli Associati divulgando a mezzo di notiziari ovvero di altri strumenti analoghi, anche telematici, quanto sia utile portare a conoscenza di questi ultimi;
8. partecipare, su delibera del Consiglio Direttivo, ad attività di natura imprenditoriale, ai soli fini istituzionali anche in forma societaria, che siano finalizzate alla migliore realizzazione degli scopi associativi;
9. svolgere quelle altre attività che i suoi organi statutari riconoscano utili per il raggiungimento dei soli fini istituzionali.

Titolo Secondo
Soci

Articolo 4 - Soci
4.1. Possono aderire all’Associazione tutti i Gruppi Organizzati di Ottici indipendenti costituiti in strutture associative e/o societarie e/o consortili aventi personalità giuridica che operino nel settore dell’ottica e dell’optometria ed in regola con la legislazione vigente .
4.2 Sono esplicitamente escluse dall’Associazione le imprese:
- che operano in maniera esclusiva e/o prevalente attraverso catene di punti vendita in proprietà o direttamente e/o indirettamente controllate,
- che assumano partecipazioni in imprese che operano attraverso catene di punti vendita di proprietà;
- che aderiscono ad associazioni similari e con gli stessi scopi;
4.3 I Soci sono distinti nelle categorie dei Soci fondatori e dei Soci ordinari ed a tali categorie possono essere attribuiti diritti e doveri diversi disciplinati dall’assemblea dei soci secondo le maggioranze previste per l’Assemblea straordinaria.
Articolo 5 - Modalità Di Adesione
5.1 La procedura per l’ammissione a socio comporta l’accettazione integrale del presente Statuto associativo e/o del Regolamento vigente se disponibile. La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa – come disciplinato dall’art.13 - munito dei relativi poteri.
5.2 Alla domanda di ammissione devono essere allegati i seguenti documenti:
- certificato iscrizione alla CCIAA
- generalità del legale rappresentante dell’impresa
- nominativo ed il ruolo all’interno dell’impresa della persona delegata a rappresentante l’azienda stessa a tutti gli effetti in seno all’associazione, ai sensi dell’articolo 13
- caratteristiche dell’attività svolta
- numero dipendenti
- sede, succursali ed ogni altra eventuale unità
- codice fiscale
- partita iva
- elenco dei punti vendita che aderiscono all’impresa;
- statuto e/o regolamento di gruppo;
- contratto d’associazione, in caso di consorzi, associazioni o cooperative, e/o contratto d’affiliazione commerciale o altre forme contrattuali previste dalla legge, in caso di società di capitali, in linea con la vigente normativa ;
- altri documenti, esclusivamente che l’Associazione riterrà opportuno richiedere.
La domanda deve contenere un’esplicita dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente Statuto, di tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti.
I rappresentanti delle imprese che intendono aderire devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale.
Articolo 6 – Approvazione della domanda di adesione
6.1 Il Consiglio Direttivo, verificato il possesso da parte del richiedente dei requisiti prescritti, decide sull’accoglimento della domanda di adesione e provvede con delibera all’ammissione del nuovo socio.
6.2 La qualità d’Associato non attribuisce alcun diritto di natura patrimoniale né sul reddito né sul patrimonio dell'Associazione.
Articolo 7 - Diritti Dei Soci
7.1 L’ammissione, deliberata ai sensi dell’art. 6 che precede, conferisce ai Soci ordinari il diritto di essere rappresentati ed assistiti dall’Associazione, di fruire dei servizi da questa istituzionalmente garantiti. I Soci ordinari sono titolari del diritto di elettorato attivo e passivo, potendo intervenire attivamente nella vita associativa nonché partecipare direttamente all'attività dell'Associazione. I Soci ordinari in regola con le norme statutarie potranno indicare, nella loro carta intestata, l'appartenenza all'Associazione riproducendone il logo dell’Associazione come disciplinato nel Regolamento associativo.
7.2 I Soci partecipano a tutte le attività dell’Associazione, ricevono tutte le informazioni e sono tenuti ad operare per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione.
Articolo 8 - Doveri dei Soci
8.1 L’adesione all’Associazione implica l’obbligo di osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi dell’Associazione quale – a titolo di esempio - il Regolamento associativo. I Soci devono astenersi da ogni iniziativa in contrasto con azioni intraprese dall’Associazione. L'attività delle imprese associate deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria tutelata dall’Associazione, né di alcuno dei suoi partecipanti.
In particolare il Socio è tenuto:
a) ad applicare convenzioni, intese ed altri accordi stipulati dall'Associazione;
b) a fornire all'Associazione, nei modi e nei tempi richiesti, i dati, le informazioni, e i documenti necessari o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari o per l'adempimento di incarichi conferiti all'Associazione dagli enti o istituti di carattere pubblico e/o privato ;
c) versare ai sensi del successivo art. 10 i contributi associativi, secondo le modalità ed i termini fissati dai competenti organi Associativi.
8.2 I Soci s’impegnano a non svolgere azioni volte a porre in cattiva luce l’attività di altre organizzazioni aderenti all’Associazione nei confronti della categoria degli ottici o che configurino un comportamento di concorrenza sleale.
8.3 I Soci sono tenuti a pagare con puntualità le quote sociali. I Soci che non sono in regola con il versamento della quota associativa perdono il diritto di voto nelle Assemblee dell’anno in corso. Tutti i Soci godono, dal momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo.
Articolo 9 – Durata del rapporto Associativo e Recesso
Il Socio resta impegnato, a tutti gli effetti statutari, dalla data di accettazione della domanda di ammissione e l'adesione vale, oltre che per l'anno in corso, per un ulteriore anno decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo. L'adesione s'intende tacitamente rinnovata per un altro biennio, e così di seguito, qualora non vengano rassegnate le dimissioni, a mezzo di lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza del biennio in corso. La notifica di cessazione dell' impresa vale, agli effetti statutari, come comunicazione di dimissioni.
È fatta salva in ogni caso la facoltà di recesso del Socio che ha effetto dal primo gennaio successivo a quello in cui il recesso è stato dichiarato.
Articolo 10 – CONTRIBUTI ASSOCIATIVI
10.1 L’impresa aderente è tenuta, al momento dell’iscrizione, a versare all’Associazione una quota di Ammissione “una tantum” nella misura fissata dall’Assemblea.
10.2 Ogni impresa associata dovrà corrispondere all’Associazione un contributo annuo nella misura e nei termini di seguito indicati:
a) una “quota Ordinaria” variabile, calcolata sulla base del numero dei punti di vendita del gruppo associato come disciplinato dal Regolamento dell’Associazione
b) una “quota Straordinaria”, qualora deliberata dall’Assemblea.
Ai sensi del vigente Statuto, l’entità della “quota” e le modalità della sua commisurazione saranno determinati per ogni esercizio dall’Assemblea in rapporto alle esigenze di bilancio.
L’Assemblea può delegare il Consiglio Direttivo a compiere le determinazioni sopra indicate ed a proporne ratifica ed attuazione in sede assembleare.
La quota associativa annuale e le eventuali quote straordinarie a carico dei Soci deliberate dall’Assemblea sono, comunque,dovute dai Soci che decidano di cessare il rapporto associativo successivamente alla predetta Assemblea.
10.3 Le quote straordinarie sono dovute solo dai soci che hanno manifestato lo loro approvazione in sede di delibera Assembleare.
10.4 Nel caso in cui i soci manifestino il loro dissenso in sede assembleare, all’approvazione delle quote straordinarie, per due volte consecutive il Consiglio Direttivo potrà deliberare la cessazione del rapporto associativo a far data dal 1° gennaio dell’anno successivo.
10.5. Il versamento dei contributi annui avrà luogo in due rate; la prima a titolo di acconto, entro il Gennaio di ogni anno; la seconda, a saldo, dopo la determinazione e l’approvazione della misura del contributo da parte dell’Assemblea, e comunque entro il 31 Luglio di ogni anno.
Quando l’ammissione abbia luogo durante l’anno, dovrà essere versata, entro un mese, l’intera “quota di Ammissione” e tanti dodicesimi della “quota Ordinaria” quanti sono i mesi mancanti alla fine dell’esercizio.
Per le imprese di nuova costituzione, il contributo per il primo esercizio verrà stabilito in via presuntiva dal Consiglio Direttivo.
10.6 Oltre che dalle quote associative, l’attività dell’Associazione può essere sostenuta:
a) da versamenti volontari dei Soci;
b) da eventuali contribuzioni straordinarie, deliberate dall’Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti il bilancio ordinario approvato;
c) da contribuzioni della Pubbliche Amministrazioni, di Enti in genere, d’Istituti di Credito, d’Aziende e/ o d’altre Organizzazioni Pubbliche e Private;
d) dalle rendite immobiliari, ove sussistano;
e) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
10.7 Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Articolo 11 - Cessazione del rapporto associativo
11.1 I Soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:
- cessazione dell’Impresa associata;
- dimissioni volontarie;
- morosità protrattasi per tre mesi dalla scadenza del termine fissato per il versamento delle quote associative;
- per radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che compia azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento dell’Associazione.
- nel caso di reiterato dissenso all’approvazione delle quote straordinarie, ai sensi del precedente articolo 10.4
Il cambio di ragione sociale non estingue il rapporto associativo.
11.2 Il provvedimento del Consiglio Direttivo di radiazione deve essere ratificato dall’Assemblea ordinaria. 11.3 Il Socio radiato non può essere più ammesso e non ha diritto ad alcun rimborso delle quote associative né ad alcun risarcimento. Il Socio radiato o dimissionario non potrà più utilizzare i segni distintivi dell'Associazione.

Titolo Terzo
Organizzazione dell’Associazione
Capo I
Disposizioni generali sugli Organi e sulle cariche dell’Associazione
Articolo 12 – Organi associativi
Gli Organi dell’Associazione sono:
1) l’Assemblea;
2) il Consiglio Direttivo;
3) il Presidente ed il/i Vice-Presidente/i;
L’Associazione può nominare i seguenti organi :
1) Organo di Revisione dei Conti
2) Segretario Generale
Articolo 13 –Rappresentanza
Per rappresentanti delle imprese associate si intendono, i legali rappresentanti delle imprese associate e/o un loro delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di amministrazione o Dirigenti. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente espressa, ai sensi dell’articolo 5, gli amministratori, i consulenti delegati delle imprese associate per le loro competenze specifiche.
Le cariche sono riservate ai rappresentanti delle imprese associate nei limiti di quanto disposto dall’art. 7.
La carica di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica dell’Associazione.
Tutte le cariche sono ricoperte a titolo gratuito fatto salvo il rimborso delle spese vive sostenute per l’espletamento dell’incarico e documentate con giustificativi fiscalmente conformi.

Capo II
Assemblea
Articolo 14 – Assemblea
L’Assemblea è costituita dai Rappresentanti dei Soci ai sensi dell’art. 4. e 13 del presente Statuto
L’Assemblea dei Soci può tenersi in seduta Ordinaria e Straordinaria
Ogni Socio rappresentato in Assemblea avrà diritto ad un numero di voti così determinati:
a) fino a 100 punti vendita aderenti: 10 voti;
b) oltre 100 punti vendita aderenti: 1 voto ogni 10 punti vendita aderenti.
E’ ammessa la delega del diritto di voto a favore di altro Socio.
Ogni Socio non potrà avere più di una delega.
All’Assemblea possono partecipare, i membri del Consiglio Direttivo, il Segretario Generale, nonché i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, senza diritto di voto, a meno che tale diritto non competa loro in qualità di rappresentante di un Socio o suo delegato.
Articolo 15 – Convocazione dell’Assemblea
L’assemblea si riunisce in via ordinaria una volta l’anno, entro il primo semestre successivo alla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio consuntivo annuale, per l’esame del bilancio preventivo e della relazione sull’attività.
E' validamente costituita l'Assemblea, anche se non convocata, quando intervengano tutti i Soci, tutti i membri del Consiglio Direttivo e tutti i componenti dell’Organo di revisione, se nominato.
L’assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo a mezzo lettera o posta elettronica spediti almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione.
Nella convocazione devono essere indicati il luogo, la data, l’ora e l’ordine del giorno della riunione.
In caso di urgenza l’assemblea può essere convocata mediante telegramma e/o posta elettronica, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.
Articolo 16 – Assemblea Straordinaria
L’Assemblea Straordinaria sarà convocata quando il Consiglio Direttivo lo crederà opportuno o quando ne sia fatta richiesta almeno dalla maggioranza dei Soci aventi diritto al voto con lettera motivata.
Essa delibera sui seguenti argomenti:
a) modifiche dello Statuto per le quali occorrono la presenza di almeno tre quarti dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei Presenti;
b) lo scioglimento dell’Associazione, per il quale occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.
Articolo 17 – Validità dell’Assemblea
1. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, tanto l’Assemblea ordinaria che l’Assemblea straordinaria, s’intendono validamente costituite qualunque sia il numero dei Soci intervenuti e deliberano validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Ogni riunione dell’Assemblea dovrà essere verbalizzata evidenziando l'oggetto dell'Assemblea e le decisioni assunte ed il relativo verbale dovrà essere sottoscritto dal Presidente e da Segretario ivi nominati.
Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.
Articolo 18 – Svolgimento dell’Assemblea
L’assemblea deve svolgersi con modalità tali per cui tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell’Assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.
L’assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, con le seguenti modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale:
- siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- sia consentito al Presidente dell'Assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti;
- siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario, se nominato.
In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
Articolo 19 – Poteri dell’Assemblea
Spetta all’Assemblea:
a) eleggere, fra i rappresentanti dei Soci (art. 4), le seguenti cariche elettive: Consiglio Direttivo, Presidente e Vice Presidente nonché, anche tra non Soci, l’Organo di Revisione dei conti.
b) determinare le direttive dell’attività associativa e l’esame di qualsiasi argomento rientrante nell’oggetto dell’Associazione e dei problemi di carattere generale del settore;
c) prendere decisioni che implichino impegni di condotta comune per tutti i Soci;
d) decidere le iniziative che implichino una contribuzione straordinaria;
e) fissare la quota associativa e la quota d’ammissione;
f) delegare il Consiglio Direttivo a svolgere qualsiasi argomento rientrante nell’oggetto dell’associazione
g) approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo redatti dal Consiglio Direttivo;
h) deliberare le eventuali modifiche al presente Statuto;
i) ratificare i Regolamenti attuativi redatti dal Consiglio Direttivo;
l) deliberare lo scioglimento dell’Associazione.
Articolo 20- Consiglio Direttivo
All’atto di costituzione dell’Associazione sono designati membri del Consiglio direttivo i Soci che hanno fondato l’Associazione stessa.
20.1 Il Consiglio Direttivo e composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di cinque , tra cui il Presidente ed il Vice Presidente.
20.2 I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea tra i rappresentanti dei Soci, restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
I Soci che ricoprono cariche elettive decadono di diritto dalla carica alla cessazione della delega di rappresentanza del proprio Gruppo di appartenenza e/o nel caso in cui il Socio rappresentato perda la qualifica di Socio.
20.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario oppure venga richiesto da almeno due Consiglieri. La convocazione che deve comprendere l’ordine del giorno è effettuata tramite lettera fax o invio di posta elettronica, e deve pervenire almeno 7 giorni prima della data stabilita per la riunione, o in casi eccezionali d’urgenza, almeno 3 giorni prima.
20.4 Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei Presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Oltre ai Consiglieri possono partecipare alle riunioni del Consiglio il Segretario Generale e i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, senza diritto di voto, nonché qualsiasi altro soggetto anche non Socio invitato dal Consiglio per particolari materie e competenze.
20.5 - Le adunanze del Consiglio si possono tenere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni, delle quali si darà atto nei relativi verbali:
- siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- sia consentito al Presidente della riunione accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.
20.6 Il Consiglio Direttivo provvede a:
a) promuovere ed attuare quanto sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari;
b) dare attuazione alle delibere dell’Assemblea e sovrintendere l’amministrazione ordinaria dell’Associazione;
c) nominare i rappresentanti dell’Associazione presso Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Commissioni e Organizzazioni o per incarichi speciali e per determinati atti che si occupino di problematiche di specifico interesse del settore ;
d) decidere circa l’ammissione dei Soci;
e) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, previa trasmissione almeno 15 giorni prima dell’Assemblea all’Organo di Revisione, ove esistente,
f) proporre all’Assemblea la eventuale quota d’ammissione, la quota annua ed eventuali contribuzioni straordinarie;
g) compiere determinazioni di cui all’articolo 10 per delega assembleare;
h) predisporre uno o più Regolamenti atti a definire modalità attuative delle disposizioni del presente Statuto;
i) compiere tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, che non siano espressamente riservati all'Assemblea degli Associati dalla legge o dal presente Statuto.
l) nominare Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati Tecnici per determinate materie e attività, inserendo anche non Soci, definendone altresì i criteri e le modalità di funzionamento nonché il relativo budget operativo;
m) nominare e/o revocare il Segretario Generale
20.7 Il Consiglio Direttivo può delegare le proprie attribuzioni e poteri al Presidente e al Vice Presidente, se nominato.
20.8 Il Consiglio Direttivo può dichiarare la decadenza del proprio componente che non intervenga alle sedute senza giustificato motivo per tre volte consecutive.
20.9 Nel caso in cui cessi un Consigliere, il Consiglio provvederà alla sua sostituzione per cooptazione. Il Consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva Assemblea, che provvederà alla sua conferma od alla nomina di un nuovo Consigliere in sua sostituzione.
20.10 Nei casi d’assoluta ed improrogabile urgenza, il Presidente può assumere ogni determinazione di competenza del Consiglio Direttivo, con immediata efficacia anche nei confronti dei terzi, sottoponendo le decisioni assunte per la ratifica al Consiglio nella prima adunanza successiva.
20.11 La carica di Consigliere è personale (non aziendale) e gratuita. E’ previsto un rimborso spese.
Articolo 21 - Presidente e Vice Presidente
21.1. L’Assemblea elegge il Presidente ed il Vice Presidente. Il Presidente rappresenta l’Associazione. Gli competono la rappresentanza e la firma associativa di fronte ai terzi ed in giudizio.
21.2. In particolare:
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo e le Assemblee;
- dirige le discussioni e determina il modo delle votazioni;
- firma il libro verbale delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli atti dell’Associazione;
21.3. Il Vice Presidente ha funzione di supplenza del Presidente e in caso di sua assenza provvede a convocare l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
21.4. Le cariche di Presidente e Vice Presidente sono personali (non aziendali) e gratuite fatto salvo il rimborso delle spese vive sostenute per l’espletamento dell’incarico e documentate con giustificativi fiscalmente conformi.
Articolo 22 - Organo di Revisione dei Conti
22.1 L’Assemblea può nominare a maggioranza di due terzi dei voti, due revisori dei conti ed eventualmente due supplenti, scelti per capacità professionali riconosciute o per titoli, anche estranei all’associazione.
22.2 Il Revisore unico od il Collegio durano in carica tre anni.
22.3 Il Revisore unico od il Collegio dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione
e riferiscono all’Assemblea con relazione allegata al bilancio consuntivo
22.4 Le cariche del Collegio dei Revisori dei Conti sono personali (non aziendali) e gratuite, fatto salvo che non siano affidati a soggetti iscritti all’Albo nazionale dei Revisori Contabili. A questi possono essere corrisposti emolumenti individuali annui non superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. 10 ottobre 1994 n.645 e dal D.L. 21 giugno 1995, n.239, convertito in legge 3 agosto 1995, n.336 e successive modificazioni ed integrazioni per il Presidente del Collegio sindacale della società per azioni.
23.5 In ogni caso è garantito l’integrale rimborso delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico.
Articolo 23 - Il Segretario Generale
E’ nominato dal Consiglio Direttivo
Il Segretario Generale dell’Associazione coordina a tutte le attività dell’Associazione attuando le direttive che gli pervengono dal Presidente.
Potrà essere nominato Segretario Generale anche un membro del Consiglio Direttivo.
a) Il Segretario Generale, se nominato, dà attuazione alle disposizioni prese dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo.
b) Può rappresentare l’Associazione in seno alle organizzazioni di cui al dell’oggetto sociale, con esclusione di ogni potere di firma che resta di spettanza del Presidente, fatte salve eventuali deleghe o procure speciali
c) Presenzia in nome dell’Associazione alle manifestazioni.
d) Partecipa, alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle adunanze dell’Assemblea presso i quali organi assume le funzioni di Segretario. Cura la redazione e tenuta dei libri dei verbali delle riunioni dei predetti organi sociali.
e) E’ affidatario della Tesoreria
2. Al Segretario Generale viene riconosciuto il rimborso delle spese sostenute e se deliberato dal Consiglio Direttivo, un compenso commisurato all’attività svolta, le cui modalità e importo massimo annuo sono fissate annualmente.
Articolo 24 - Bilancio ed esercizi sociali
24.1 L'esercizio economico-finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
24.2 Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.
Articolo 25 - Controversie tra soci
Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione e i soci e tra i soci medesimi saranno sottoposte all’esclusiva competenza di un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, e il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Milano. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. L’altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto e in difetto l’arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l’arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Milano.
L’arbitrato avrà sede presso il domicilio del Presidente del Collegio e il Collegio giudicherà e adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare, a ogni effetto, come arbitrato irrituale.
Articolo 26 – Collaborazioni
L’Associazione potrà avvalersi, oltre che della collaborazione dei Soci, anche di quella di persone o organizzazioni per la realizzazione di singole attività d’interesse collettivo. Nel caso la complessità, l’entità nonché la specificità dell’attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.
Articolo 27 - Libri dell'associazione
Dovranno essere tenuti a cura dei rispettivi organi responsabili:
a) il libro dei verbali delle Assemblee;
b) il libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
c) il libro dei verbali delle riunioni dell’Organo di Revisione ;
d) il libro Soci;
e) ogni altro libro obbligatorio ai fini civilistici e fiscali e giuslavoristici.
Articolo 28 - Scioglimento
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
 
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